INGIUNZIONE FISCALE NULLA SE FIRMATA DALL' AVVOCATO DELL' ENTE
L'ingiunzione fiscale di pagamento sottoscritta dall'avvocato di fiducia dell'Ente è nulla e non può produrre alcun effetto.
Lo hanno stabilito i giudici della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana con la sentenza n. 107/2020 confermando, così, quanto già pronunciato in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia.
Nella sentenza in commento i Giudici Tributari hanno sottolineato che l'ingiunzione fiscale di pagamento è uno strumento che la legge affida agli Enti Locali per la riscossione delle proprie entrate in alternativa alla cartella esattoriale; l'ingiunzione fiscale, pertanto, è un atto amministrativo e può essere emanato esclusivamente dall'Ente tramite un suo funzionario oppure da una società iscritta nell'albo dei concessionari della riscossione.
Ne consegue che l'ingiunzione fiscale emanata dall'avvocato di fiducia dell'Ente è nulla (se non addirittura giuridicamente inesistente) in quanto proviene da un soggetto "estraneo" alla pubblica amministrazione.
Altro aspetto interessante della sentenza è il principio per cui l'ingiunzione fiscale di pagamento, quando è emessa da una società di riscossione, non può, in ogni caso, comportare per il cittadino spese maggiori rispetto all'ingiunzione fiscale che sarebbe stata emessa direttamente dall'Ente.