INTIMAZIONI DI PAGAMENTO: SONO TUTTE NULLE?

31.12.2022

Intendo chiarire subito che non si tratta del solito titolo civetta per attrarre l'attenzione dei lettori, ma è un interrogativo sul quale sto riflettendo seriamente dopo aver letto una pronuncia della Corte di Cassazione che mi ha colpito particolarmente.

La pronuncia in questione è l'ordinanza numero 21065 del 2022.

LA VICENDA PROCESSUALE

Un contribuente aveva proposto ricorso contro un'intimazione di pagamento notificata da Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) perché, a sua detta, erano stati violati i principi dello Statuto del Contribuente per "carenza di un'idonea motivazione".

Il contribuente, infatti, sosteneva che nell'intimazione non era contenuta una descrizione del debito (la motivazione, appunto), ma vi era soltanto l'indicazione dei numeri delle cartelle di pagamento notificate in precedenza; il ricorrente contestava, quindi, che dai numeri delle cartelle non fosse possibile dedurre con certezza la natura dei debiti che l'Agenzia delle Entrate Riscossione intendeva riscuotere.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Il ricorso del contribuente veniva rigettato.

Secondo la Cassazione, infatti, non vi era stata alcuna violazione dello Statuto del Contribuente in quanto l'indicazione del numero delle cartelle esattoriali costituisce elemento più che sufficiente per consentire al cittadino di individuare il proprio debito con esattezza.

Per motivare tale decisione i giudici della Cassazione sostenevano che l'intimazione di pagamento è un "atto a contenuto vincolato", vale a dire che il suo contenuto non è stabilito discrezionalmente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma è previsto già dalla legge, e, precisamente, dall'art. 50 comma 3 del D.P.R. 602/1973.

IL CONTENUTO VINCOLATO

Ma quale sarebbe questo contenuto previsto per legge?

L'art. 50 comma 3 del D.P.R. 602/1973 prevede che:

L'avviso di cui al comma 2 (vale a dire l'intimazione di pagamento) é redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Secondo la Cassazione, quindi, l'ex Equitalia non avrebbe commesso nessuna violazione dello Statuto del Contribuente, perché si sarebbe limitata ad emanare un atto secondo il modello previsto ed approvato con decreto del Ministero delle finanze.

LA MIA OPINIONE PERSONALE

Se è vero quanto affermato dalla Cassazione, e cioè che l'intimazione è un atto a contenuto vincolato, e se è vero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può fare altro che emanare le intimazioni di pagamento secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, ne deduco che attualmente tutte le intimazioni di pagamento sono nulle per violazione dello stesso art. 50, comma 3 D.P.R. 602/723.

Da che cosa lo deduco? Dal fatto che l'attuale modello di intimazione di pagamento non è stato approvato con decreto del Ministero delle finanze.

L'attuale modello di intimazione di pagamento è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (precisamente il provvedimento prot. n. 22585 del 17 febbraio 2015).

Giusto per puntualizzare: il Ministero delle finanze esercita la funzione di controllo e vigilanza sull'Agenzia delle Entrate; ciò premesso, è possibile che il controllato assuma la veste ed i poteri di controllore?

Direi proprio di no!

Alla luce di tali considerazioni ritengo che l'attuale modello di intimazione di pagamento sia stato adottato in palese violazione di legge e che, pertanto, le intimazioni di pagamento emesse e notificate dall'Agenzia delle Entrate riscossone siano tutte nulle.

HAI RICEVUTO UN'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO? 

Scarica GRATIS la guida pdf "Come Scrivere un'Istanza di Sospensione Legale della Riscossione in 6 semplici passi" e difenditi subito contro le intimazioni di pagamento