LA COPIA DELLA RELATA DI NOTIFICA NON PROVA IL CONTENUTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Sant'Anastasia con sentenza n. 2080/16 nel pronunciarsi su un ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento.
Nel caso in esame un contribuente, dopo aver ricevuto un'intimazione di pagamento da parte di ex Equitalia, presentava ricorso al Giudice di Pace in quanto riteneva di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale sulla quale si fondava l'intimazione.
Nelle proprie difese, tuttavia, il contribuente non si limitava a dichiarare che non gli era mai stata notificata la cartella di pagamento, ma affermava in maniera specifica che il contenuto della cartella stessa non era mai stato portato a sua conoscenza.
La ex Equitalia (attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione) sosteneva, invece, di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento al ricorrente, e, come prova, depositava le fotocopie della relata di notifica.
Il Giudice di Pace, nel decidere la causa, accoglieva il ricorso del contribuente in applicazione del principio che la sola fotocopia della relata non prova il contenuto di ciò che sia stato notificato.
Nella sentenza, infatti, si legge che: "...le relate di notifica digitalizzate di un'immagine attraverso l'uso di scanner in copia esibite dalla convenuta società di riscossione non sono prova in quanto la suprema cassazione e la giurisprudenza di merito affermano l'inidoneità delle stesse a provare il contenuto della cartella di pagamento (vedi Cass. sent. n. 16929/2012 e n. 154967/200; CTP di Bari sent. n. 279/2013), in quanto esse sono un semplice atto interno di parte a cui la legge non conferisce alcuna valenza di veridicità".
Mancando la prova della notifica, il Giudice ha accolto il ricorso ed ha annullato la cartella esattoriale per intervenuta prescrizione.