LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO CONSEGNATA AL FAMILIARE CONVIVENTE È ILLEGITTIMA SE NON È SEGUITA DA UNA LETTERA RACCOMANDATA
Quando il destinatario è temporaneamente assente, non basta lasciare la cartella esattoriale ad un familiare convivente, ma è necessario che la ex Equitalia (attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione) faccia un passaggio in più: deve inviare una lettera raccomandata con la quale il destinatario viene informato che gli é stata notificata la cartella di pagamento e che, in sua assenza, è stata consegnata a mani di un suo familiare convivente.
Per la precisione, la lettera deve contenere il numero della cartella esattoriale, la data ed il nome e cognome del familiare al quale è stata consegnata; senza tale raccomandata la notifica della cartella di pagamento è nulla.
Lo dice la legge (art. 60 D.P.R. 600/73) e lo conferma anche la giurisprudenza.
Con sentenza n. 3031/16 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia si pronunciava sul ricorso in opposizione a cartella di pagamento proposto da un cittadino che affermava di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento in questione.
Dal canto suo la ex Equitalia sosteneva di averla regolarmente notificata, depositando agli atti, come prova, la copia della relata di notifica che ne attestava la consegna a familiare convivente.
Nella motivazione della sentenza si legge che "è stata prodotta solo la fotocopia della relata di consegna della cartella NON all'interessato in data 9/12/2008 mentre non è stato provato l'invio della prescritta raccomandata (art. 60 co. 1 D.P.R. 600/73), essendo stata prodotta solo una lista di nominativi, tra cui figura il ricorrente, non emessa da Ufficio Postale, e priva dell'avviso di ricevimento. Manca quindi la prova certa e rigorosa che la impugnata cartella sia stata regolarmente notificata".
In assenza della prescritta raccomandata, pertanto, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ed annullava la cartella.
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