PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE DAL CONTO CORRENTE: IL FISCO PUO’ AGIRE SENZA LIMITI?

07.01.2021


NO. Per il pignoramento del conto corrente bancario dei dipendenti e dei pensionati esistono dei limiti che anche la Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) è tenuta ad osservare.

Tali limiti, in linea generale, variano a seconda che le somme di denaro siano depositate prima o dopo la notifica del pignoramento.

SOMME DEPOSITATE PRIMA DELLA NOTIFICA: il denaro già presente nel conto prima della notifica può essere pignorato solo se è di importo superiore ad euro 1.379,49 (la cosiddetta "soglia di impignorabilità", pari al triplo dell'assegno sociale INPS); quindi, se l'importo presente sul conto è inferiore ad euro 1.379,49 non può essere pignorato; se invece l'importo presente sul conto è superiore ad euro 1.379,49 sarà possibile pignorare solo l'importo che eccede la soglia di impignorabilità (ad esempio, se sul conto ci sono 2.000 euro, è pignorabile solo la somma di euro 620,51, pari ad euro 2.000,00 meno euro 1.379,49);

SOMME DEPOSITATE DOPO LA NOTIFICA: secondo la regola generale, per le somme depositate dopo la notifica del pignoramento (o nella stessa data) valgono regole diverse a seconda che si tratta di accredito di stipendio o di pensione:

  • gli stipendi depositati dopo la notifica del pignoramento possono essere pignorati solo nel limite di un quinto, vale a dire del 20%; nel caso in cui ci sia una pluralità di pignoramenti di diversa natura (ad esempio un pignoramento di ex Equitalia, un pignoramento per crediti alimentari ed un pignoramento per una finanziaria non pagata), lo stipendio non può essere pignorato oltre la misura complessiva del 50%;
  • per le pensioni depositate dopo la notifica del pignoramento la legge prevede una soglia di impignorabilità pari all'assegno sociale INPS aumentato della metà (attualmente pari, quindi, ad euro 689,75); le somme eccedenti possono essere pignorate nella misura di un quinto, vale a dire del 20% (ad esempio, se sul conto viene accreditata una pensione di euro 2.000,00, da questa bisogna sottrarre la soglia di impignorabilità di euro 689,75; quindi 2.000,00 - 689,75 = 1.310,25; quindi ex Equitalia potrà pignorare solamente il quinto di euro 1.310,25, vale a dire euro 262,05).
Nel caso specifico in cui il creditore è l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), ci sono dei limiti particolari di pignorabilità degli stipendi e delle pensioni:
  • per stipendi e pensioni inferiori ad euro 2.500,00 il pignoramento è ammesso nella misura di un decimo;
  • per stipendi e pensioni superiori ad euro 2.500,00 fino ad euro 5.000,00 il pignoramento è ammesso nella misura di un settimo;
  • per stipendi e pensioni superiori ad euro 5.000,00 il pignoramento è ammesso nella misura di un quinto.

Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può effettuare più pignoramenti contemporaneamente, vigendo per crediti della stessa categoria il limite di un pignoramento per volta.

Un ulteriore limite per la ex Equitalia è costituito dall'impignorabilità della tredicesima mensilità.

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