CARTELLE ESATTORIALI ILLEGITTIME: IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

20.03.2023

Quando si parla di Agenzia delle Entrate Riscossione, pensiamo subito all'esattore che insegue i contribuenti per riscuotere le tasse, con le buone o con le cattive.

Tuttavia ci sono dei casi (non rari) in cui i ruoli si invertono, ed è il contribuente ad inseguire l'ex Equitalia per rivendicare a gran voce il proprio diritto ad essere risarcito.

Ciò accade quando l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si è svolta in modo irregolare e non conforme alla legge, causando al contribuente un danno ingiusto.

QUANDO SUSSISTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

Il diritto del contribuente al risarcimento dei danni è previsto direttamente dalla legge, precisamente all'art. 59 D.P.R. n. 602/1973 secondo il quale:

Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

In linea teorica e generale, quindi, il diritto al risarcimento dei danni sussiste ogni qualvolta il contribuente sia vittima di un procedimento di riscossione esattoriale ingiusto ed illegittimo.

Per citare qualche esempio tra i casi più frequenti, si pensi:

  • a chi ha subito l'esecuzione per un caso di omonimia;

  • a chi ha subito un pignoramento per cartelle esattoriali mai notificate;
  • a chi ha subito un pignoramento per cartelle esattoriali notificate nel luogo sbagliato;
  • a chi ha subito un pignoramento sulla base di atti notificati in violazione di legge durante il periodo di riscossione Covid-19;
  • a chi è stato vessato da cartelle, solleciti, ipoteche o fermi amministrativi per debiti puntualmente e regolarmente pagati.

La casistica è davvero vastissima, e le vittime della riscossione esattoriale non si contano.

RICHIAMI GIURISPRUDENZENZIALI

In più occasioni i Giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati sul tema bacchettando la ex Equitalia; si richiama ad esempio la sentenza n. 14092 del 2012 la quale ha stabilito che 

in caso di inadempimento da partedell'agente della riscossione nell'adempimento degli obblighi di legge, il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'omessa o tardiva iscrizione a ruolo o notifica delle cartelle esattoriali;

dello stesso tenore anche la sentenza n. 2793 del 2017 secondo la quale 

il contribuente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'espropriazione forzata eseguita dall'agente della riscossione, in caso di inadempimento degli obblighi di legge, in particolare l'obbligo di notificare la cartella esattoriale entro il termine di prescrizione decennale.

Non mancano le pronunce dei Giudici di merito; il Tribunale di Napoli ad esempio, con la sentenza n. 2653 del 2017, ha stabilito che:

il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento da parte di Equitalia nell'esecuzione della riscossione coattiva, in particolare per l'omessa o tardiva notifica delle cartelle esattoriali;

il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3726 del 2018, ha ribadito che:

il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi di mora da parte di Equitalia.

COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

Per ottenere il risarcimento non sono previste particolari formalità: il contribuente può preventivamente presentare una richiesta scritta (via pec o a mezzo raccomandata a.r.) all'Agenzia delle Entrate Riscossione specificando i danni subiti e la loro causa, ed allegando eventuali documenti a sostegno della propria richiesta.

In caso di diniego o mancata risposta da parte dell'ex Equitalia, il contribuente dovrà rivolgersi al Giudice Ordinario per ottenere il risarcimento dei danni.

I danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali (si pensi alle somme pagate per cartelle successivamente dichiarate nulle o alle perdite di opportunità per la mancata disponibilità delle somme pignorate) sia quelli non patrimoniali (si pensi al caso in cui la riscossione illegittima abbia causato stati d'ansia o depressione o patologie fisiche al contribuente).

Si ricordi che il danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, dovrà sempre ed in ogni caso essere rigorosamente provato secondo le regole generali in materia di onere della prova; allo stesso modo dovrà essere provata la correlazione tra i danni subiti e l'illegittima attività di riscossione da parte del Concessionario (il cosiddetto "nesso di causalità").

È importante, infine, tenere presente che la richiesta deve essere presentata entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla data in cui è stato causato il danno (con il solito avvertimento, tuttavia, che non è il caso di attivarsi allo scadere della prescrizione per far valere il proprio diritto, potendo chiedere il risarcimento già dal momento in cui si è in possesso della sentenza che dichiara nullo il procedimento di riscossione esattoriale).

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