Studio Legale Avv. Marco Piccolo

DAL 2006 DIFENDIAMO I CONTRIBUENTI DA EX EQUITALIA

Ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale

La cartella di pagamento, o cartella esattoriale, è il documento con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, ordina al contribuente di pagare, entro 60 giorni, una somma di denaro dovuta per il recupero di uno o più crediti vantati da uno o più Enti creditori.


CONTENUTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE

La cartella di pagamento deve contenere:

i dati identificativi del contribuente;

l'indicazione dell'Ente creditore;

l'ordina di pagare entro 60 giorni;

l'avvertimento che non pagando entro 60 giorni si potrà procedere ad iscrivere fermo amministrativo su veicoli, ad iscrivere ipoteca su immobili, a pignorare immobili, mobili e crediti;

il numero del ruolo e la data in cui è stato reso esecutivo;

il dettaglio e la causale delle singole voci di debito;

l'indicazione del responsabile del procedimento;

le modalità per ottenere la sospensione;

le modalità per ottenere una rateizzazione;

le modalità per presentare ricorso;

la relata di notifica.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE: QUANDO È POSSIBILE PROPORRE RICORSO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - EX EQUITALIA

I motivi di ricorso sono molteplici e variano da caso a caso; a mero titolo esemplificativo i vizi che possono comportare l'annullamento della cartella esattoriale possono essere ricondotti ai seguenti gruppi:

irregolarità della notifica (quando vengono violate da parte di ex Equitalia le regole sul procedimento di notificazione);

irregolarità formali della cartella (quando vi sono vizi o delle omissioni nel contenuto della cartella di pagamento come, ad esempio, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa sottoscrizione, la mancata specificazione dei crediti fatti valere, la carenza di motivazione, ecc.);

vizi del merito della pretesa (quando viene contestata direttamente la pretesa creditoria che sta alla base della cartella di pagamento)

cause impeditive o estintive del credito (ad esempio decadenza dell'Ente creditore o dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, prescrizione del credito, estinzione del credito per intervenuto pagamento, inesistenza del credito, applicazione degli interessi anatocistici ecc.).

GIUDICE COMPETENTE E TERMINI ENTRO CUI PROPORRE RICORSO CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI

Il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale va presentato entro determinati termini che variano a seconda del giudice e dei motivi di impugnazione che si intende far valere:

alla Commissione Tributaria Provinciale (per crediti di natura tributaria) entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;

al Giudice del Lavoro (per crediti previdenziali) entro 20 giorni dalla notifica per vizi formali, o entro 40 giorni per contestare il merito del credito, o senza termine per far valere l'estinzione del credito (prescrizione, pagamento ecc.);

al Giudice di Pace (per crediti relativi a sanzioni amministrative) entro 30 dalla notifica giorni per contestare la mancata notifica del verbale di contravvenzione, o senza termine per far valere l'estinzione del credito (prescrizione, pagamento ecc.);

al Giudice dell'Esecuzione (per crediti relativi a sanzioni amministrative) entro 20 giorni dalla notifica per contestare la regolarità formale della cartella o della notifica;

al Tribunale Ordinario (per crediti relativi alle sanzioni amministrative non di competenza del Giudice di Pace) senza termine per far valere l'estinzione del credito (come, ad esempio, la prescrizione o l'avvenuto pagamento.


COME SOSPENDERE LA CARTELLA ESATTORIALE

Anche per la cartella di pagamento (così come per tutti gli altri atti di riscossione esattoriale) è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere la sospensione immediata della riscossione ai sensi della legge 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), ferma restando ovviamente la possibilità di richiedere la provvisoria sospensione giudiziale (la cui concessione, però, richiede tempi tecnici che non sempre sono brevi).

L'istanza di sospensione va mandata (possibilmente via posta elettronica certificata) direttamente all'Agente o alla società di riscossione che ha inviato l'ingiunzione fiscale di pagamento.

Per approfondimenti sulla sospensione legale degli atti di riscossione vai alla pagina "consulenza ed attività stragiudiziali".

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