Studio Legale Avv. Marco Piccolo

DAL 2006 DIFENDIAMO I CONTRIBUENTI DA EX EQUITALIA

Ricorso in opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento

Ingiunzione fiscale di pagamento: cos'è

L'ingiunzione fiscale di pagamento è il documento con il quale un Ente Locale (o altro soggetto privato al quale l'Ente Locale abbia affidato la riscossione) ordina al contribuente di pagare, entro 30 giorni, una somma di denaro dovuta a titolo di tributo o di sanzione amministrativa.

Essa contiene:

i dati identificativi del debitore;

il dettaglio e la causale degli importi dovuti;

l'avvertimento che non pagando entro 30 giorni si procederà ad esecuzione forzata;

l'indicazione del responsabile del procedimento;

le modalità per presentare ricorso;

la relata di notifica.

Chi può emettere l'ingiunzione fiscale di pagamento

Ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, l'ingiunzione fiscale di pagamento può essere emessa:

  • direttamente dall'Ente Locale (ipotesi, a dire il vero, abbastanza rara) ;
  • da un concessionario della riscossione appartenente ad altro Stato dell'Unione Europea (ipotesi ancora più rara);
  • da un società privata (ipotesi più frequente).

In quest'ultimo caso deve trattarsi di una società necessariamente iscritta nell'apposito albo dei concessionari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la quale l'Ente Locale abbia stipulato un contratto di affidamento dell'attività di riscossione.

N.B.: Alcuni enti locali (come, ad esempio, il Comune di Napoli) continuano ad affidare la riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia; in tal caso la riscossione non avviene con ingiunzione fiscale, ma con cartella esattoriale.


Opposizione all'ingiunzione fiscale: Giudice competente

Il ricorso in opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento va presentato:

alla Corte di Giustizia Tributaria (per i crediti di natura tributaria) entro 60 giorni;

al Giudice Ordinario (per i crediti di natura non tributaria) entro 20 o 30 giorni, a seconda dei casi. 

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Ingiunzione fiscale di pagamento: cos'è

L'ingiunzione fiscale di pagamento è il documento con il quale un Ente Locale (o altro soggetto privato al quale l'Ente Locale abbia affidato la riscossione) ordina al contribuente di pagare, entro 30 giorni, una somma di denaro dovuta a titolo di tributo o di sanzione amministrativa.

Essa contiene:

i dati identificativi del debitore;

il dettaglio e la causale degli importi dovuti;

l'avvertimento che non pagando entro 30 giorni si procederà ad esecuzione forzata;

l'indicazione del responsabile del procedimento;

le modalità per presentare ricorso;

la relata di notifica.

Chi può emettere l'ingiunzione fiscale di pagamento

Ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, l'ingiunzione fiscale di pagamento può essere emessa:

  • direttamente dall'Ente Locale (ipotesi, a dire il vero, abbastanza rara) ;
  • da un concessionario della riscossione appartenente ad altro Stato dell'Unione Europea (ipotesi ancora più rara);
  • da un società privata (ipotesi più frequente).

In quest'ultimo caso deve trattarsi di una società necessariamente iscritta nell'apposito albo dei concessionari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la quale l'Ente Locale abbia stipulato un contratto di affidamento dell'attività di riscossione.

N.B.: Alcuni enti locali (come, ad esempio, il Comune di Napoli) continuano ad affidare la riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia; in tal caso la riscossione non avviene con ingiunzione fiscale, ma con cartella esattoriale.

Opposizione all'ingiunzione fiscale e termine perentorio

In passato si è discusso se il termine di 30 giorni originariamente previsto per opporsi all'ingiunzione fiscale fosse perentorio o meno.

In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che tale termine sia perentorio solo per vizi formali, mentre se si contesta il merito della pretesa il decorso dei 30 giorni non preclude la possibilità di agire in giudizio (sentenza 18 settembre 2003 n. 13751; sentenza 14 marzo 2007 n. 5223; sentenza 28 febbraio 1996 n. 1571; sentenza 20 gennaio 1971 n. 112; sentenza 28 ottobre 1963 n. 2850); viceversa, il termine di 30 giorno è da ritenersi perentorio per la richiesta di sospensione giudiziale dell'esecutività dell'ingiunzione (da non confondersi con la sospensione legale, di cui si dirà di seguito). 

Con l'abolizione della previsione del termine di 30 giorni si ritengono applicabili all'ingiunzione fiscale gli stessi termini previsti per l'opposizione a cartella esattoriale (che variano a secondo del tipo di contestazione e del giudice competente).

Viste, comunque, le lacune normative e la giurisprudenza non sempre costante, quando il ricorso deve essere presentato al Giudice Ordinario si ritiene opportuno, per scongiurare ogni rischio di incorrere in decadenze, rispettare il termine di 20 giorni (vale a dire il termine più breve, quello previsto dall'art. 617 del Codice di Procedura Civile per l'opposizione agli atti esecutivi).

Quando, invece, il ricorso deve essere presentato alla Corte di Giustizia Tributaria, non sussiste nessun problema interpretativo, ed il termine di presentazione del ricorso rimane indiscutibilmente di 60 giorni.

Quanto dura l'efficacia dell'ingiunzione fiscale?

Non esiste una norma che ci dice quanto dura l'efficacia dell'ingiunzione fiscale; pertanto la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza con risultati spesso contrastanti tra loro.

Parte della giurisprudenza ritiene che all'ingiunzione fiscale si applichi l'art. 481 c.p.c. che regola l'atto di precetto e che, quindi, la sua efficacia sia di 90 giorni.

Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che l'ingiunzione fiscale abbia termine di efficacia della cartella esattoriale, vale a dire un anno; nel sostenere questa teoria si fa richiamo all'art. 4, c. 2 sexies, D.L. n. 209/2002 secondo cui alla riscossione mediante ingiunzione fiscale si applicano, per quanto compatibili, le norme sulle cartelle esattoriali e sulla riscossione a mezzo ruolo.

Vi sono state addirittura alcune sentenze (tra le varie sent. n. 6448/2003) secondo cui, in assenza di una specifica norma, l'ingiunzione fiscale una volta notificata non perderebbe mai la sua efficacia. Ovviamente si trattata di un orientamento minoritario ed ormai superato, in quanto un atto di riscossione ad efficacia illimitata costituirebbe certamente un'anomalia assoluta nel nostro sistema, e genererebbe inoltre una ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari di una cartella esattoriale ed i destinatari di un'ingiunzione fiscale di pagamento. 

Quando si prescrive l'ingiunzione fiscale?

L'ingiunzione (proprio come la cartella esattoriale) è un atto di riscossione esattoriale, e quindi non è dotato di un autonomo termine di prescrizione, ma segue il termine di prescrizione del credito sottostante. 

Pertanto se l'ingiunzione di pagamento si fonda sulla tassa automobilistica, il termine di prescrizione sarà di tre anni; se invece il credito sottostante è una sanzione amministrativa, un tributo locale o un canone di natura privatistica, allora il termine di prescrizione sarà di cinque anni. 

Come sospendere l'ingiunzione fiscale di pagamento

Anche per l'ingiunzione fiscale (così come per tutti gli altri atti di riscossione esattoriale) è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere la sospensione immediata della riscossione (la cosiddetta sospensione legale) ai sensi della legge 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013).

L'istanza di sospensione va mandata (possibilmente via posta elettronica certificata) direttamente all'Agente o alla società di riscossione che ha inviato l'ingiunzione fiscale di pagamento.

Per approfondimenti sulla sospensione legale degli atti di riscossione vai alla pagina "consulenza ed attività stragiudiziali". 

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